Articolo modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 17/03/2003, n. 8 e, successivamente, sostituito dall’art. 20, comma 2, della L.R. 10/08/2016, n. 12.

Quest’ultima modifica non si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/08/2016, n. 12. A tali domande continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione delle stesse.

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