Ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126) il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui al presente articolo, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del presente articolo. Per quanto non diversamente disposto dall’articolo 79 del D.L. 104/20020 si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui al presente articolo.

Si veda l’articolo 79, comma 2 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126).

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