Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133).

La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso al 21/11/2019; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dall’articolo 4-bis del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133), se maggiore di quella anteriormente prevista.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dall’articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 1) del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133).

In seguito, comma modificato dall’art. 25, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) e, successivamente, dall’art. 6, comma 2-bis, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91).

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91) la modifica si applica ai procedimenti in corso alla data del 18/05/2022.

Dalla redazione