Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 117 - Disposizioni e ordini di servizio

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal documento tecnico di cantiere, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.

2. Sulla base delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento, il direttore dei lavori impartisce gli ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori è vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

4. La trasmissione degli ordini di servizi e delle altre comunicazioni può avvenire mediante strumenti telematici. Il visto del responsabile del procedimento può essere apposto con gli strumenti informatici anche di uso interno all’amministrazione."

Dalla redazione