Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 104 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 102.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinatezza, incapacità o grave negligenza.

6. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza soggetti previsti dal comma 5, e risponde nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali."

Dalla redazione