Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 102 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, elegge domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

3. Il mandato è conferito per atto pubblico ed è depositato presso l’amministrazione aggiudicatrice, che provvede a darne comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

4. L’appaltatore o il suo rappresentante garantiscono la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione aggiudicatrice, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante."

Dalla redazione