Articolo modificato dall’art. 9, comma 1, del D. Pres. P. 27/04/2020, n. 4-17/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., così recitava:

"Art. 52 - Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 46.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dai documenti complementari e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

2-bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, nell'offerta economica l'operatore economico indica i propri costi della manodopera.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a disposizione dei concorrenti i moduli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste dagli atti di gara.

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito e dai documenti complementari richiamati dagli stessi.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta."

Dalla redazione