Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)

1. All'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

"b-bis) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 30 per cento della spesa ammessa;";

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Dalla redazione