Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 06/02/2018, n. 3, così recitava:

“Art. 16 Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane

1. In attuazione dell’articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal Comune ove avviene lo scarico gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non recapitanti in reti fognarie e contenenti acque reflue industriali in misura non superiore al 10 per cento, calcolato preferibilmente sulla base del carico espresso come BOD, COD e/o solidi sospesi totali, aventi potenzialità inferiore o uguale a duecento abitanti equivalenti.

2. Il Comune trasmette copia dell’autorizzazione allo scarico alla Provincia territorialmente competente.”

Dalla redazione