Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 16/12/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 21 (Sospensione e revoca) — 1. L’esercizio dell’attività è sospeso quando, a carico dell’impresa o del suo titolare, si riscontra quanto segue:

a) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle leggi sociali e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

b) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

2. L’esercizio dell’attività è altresì sospeso, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando il personale e le attrezzature non sono sufficienti a garantire l’esecuzione dell’attività a regola d’arte.

3. In caso di reiterate inadempienze, la revoca può essere disposta d'ufficio."

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