Commi abrogati dalla L.R. 28/10/2014, n. 61, così recitavano:

“1. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Breve termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.

3. Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformità altresì con quanto disposto dall'articolo 30 e 34 del DLgs 267/2000 e successive modifiche.

4. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Medio termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e).

5. La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato.

6. Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3.”

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