Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 16 - Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi

Le Unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici attraverso scuole e corsi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, a adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge, nel termine di un anno dalla data suddetta."

Dalla redazione