Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "Con effetto dal 1› gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50."

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