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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 28/06/2023, n. 17
D. Pres.P. Bolzano 28/06/2023, n. 17
D. Pres.P. Bolzano 28/06/2023, n. 17
- D. Pres. P. 16/05/2024, n. 7
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Premessa
Il Presidente della Provincia |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 63-bis e 66-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il sistema dei controlli sulle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, al fine di:; |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica: a) alle società sulle quali la Provincia ha il controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 |
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Art. 3 - Il sistema di governance della Provincia1. La vigilanza sulle società partecipate ai sensi dell'articolo 63-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata dalla Giunta provinciale tramite le strutture organi |
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Art. 4 - Governance strategica |
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Art. 5 - Governance gestionale1. La governance gestionale è esercitata dalle strutture organizzative competenti per materia, di cui all'allegato A, e consiste nella definizione degli obiettivi operativo-gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nella verifica del loro raggiungimento e nella verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale. 2. Alla struttura organizzativa competente per materia spetta, in particolare:; a) la declinazione degli |
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Art. 6 - Struttura di coordinamento, indirizzo e monitoraggio1. La Ripartizione Finanze è individuata quale struttura provinciale di coordinamento, indirizzo e monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12. 2. Alla Ripartizione Finanze spetta, in particolare:; a) il controllo di regolarità contabile sugli atti ammini |
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Art. 7 - Vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica1. Le società partecipate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle rispettiv |
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Art. 8 - Gestione del personale delle società partecipate1. Le società partecipate conformano il reclutamento e la gestione del proprio personale al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, di contenimento della spesa pubblica e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. |
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Art. 9 - Il controllo analogo sulle società in house1. La Provincia esercita sulle proprie società in house, singolarmente o congiuntamente ad altre amministrazioni pubbliche, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può essere esercitato anche tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dalla Provincia. |
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Art. 10 - Obblighi in capo alle società partecipate1. Le società partecipate garantiscono: a) lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità; |
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Art. 11 - Doveri comportamentali e obblighi informativi delle e dei rappresentanti della Provincia negli organi sociali1. Fatto salvo il controllo analogo esercitato sulle società in house, la gestione delle società partecipate spetta esclusivamente agli amministratori e alle amministratrici, che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. 2. Amministratori e amministratrici hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una crisi dell'azienda e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli str |
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Art. 12 - Valutazione del rischio di crisi aziendale1. Le società a controllo pubblico partecipate dalla Provincia predispongono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, da loro predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio. |
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Allegato A - Strutture organizzative competenti per materia
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