Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-septies - Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, la Giunta ed il Consiglio regionale, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 quater ed i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l’Agenzia, trasmettono alla stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dei propri fabbisogni contenente l’elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare all’Agenzia l’acquisizione per gli anni successivi.

2. L’Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il Programma annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario."

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