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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 25/05/2023, n. 7
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- L.R. 31/07/2024, n. 16
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Questa legge, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e nel rispetto della normativa statale, dell’Unio |
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Art. 2 - (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali)1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, le funzioni amministrative per l’assegnazione d |
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Art. 3 - (Regime delle opere e dei beni)1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e negli altri casi di cessazione previsti all’articolo 29, le opere di cui al primo comma dell’articolo 25 del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna. |
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Art. 4 - (Ricognizione delle opere e dei beni)1. Almeno quattro anni prima della scadenza di un concessione di grande derivazione idroelettrica, il concessionario uscente trasmette alla struttura organizzativa regionale competente un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni ed ai rapporti giuridici concernenti l’esercizio della concessione medesima. 2. Nei casi in cui sia intervenuta la decadenza o la rinuncia ai sensi dell’articolo 29, il rapporto di fine concessione è presentato alla struttura organizzativa regionale competente dal concessionario uscente rispettivamente entro centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza o contestualmente alla rinuncia. 3. Il rapporto di fine concessione contiene: a) l’inventario delle opere definite al primo comma dell’articolo 25 del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione nonché l’inventario dei beni riconducibili alla disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo con distinzione tra beni immobili e mobili; b) una perizia asseverata descrittiva dei seguenti dati ed elementi relativi alle opere e beni di cui all |
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Art. 5 - (Durata delle concessioni)1. La concessione di grande derivazione idroelettrica ha una durata compresa tra i venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impian |
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Art. 6 - (Valutazioni preliminari)1. Prima dell’avvio delle procedure per l’assegnazione di una concessione ai sensi di questa legge, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, accerta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione, se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettric |
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Art. 7 - (Modalità di assegnazione delle concessioni)1. Qualora la Giunta regionale accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico dispone di pro cedere all’assegnazione della concessione idroelettrica, fissando il termine entro il quale avviare il relativo procedimento, con una delle seguenti modalità: a) ad operatori economici individuat |
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Art. 8 - (Società a capitale misto pubblico e privato)1. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con oggetto sociale esclusivo, socie |
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Art. 9 - (Procedimento unico di assegnazione)1. L’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche avviene nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, indicati |
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Art. 10 - (Fasi del procedimento unico)1. Il procedimento unico, fatta salva l’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7, si articola nelle seguenti fasi: a) indizione della procedura di assegnazione e approvazione e pubblicazione del bando di cui all’articolo 12; |
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Art. 11 - (Requisiti di ammissione)1. Alla procedura per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del medesimo decreto e che sono in possesso di una capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all’oggetto della concessione. |
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Art. 12 - (Contenuti del bando)1. Il bando di assegnazione ha il seguente contenuto essenziale: a) indica la durata e l’oggetto della concessione con particolare riferimento all’utenza idrica, all’indicazione dei limiti geografici ed alla producibilità idroelettrica minima; b) individua i destinatari e le finalità del bando in relazione alla modalità individuata tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 7; c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni e le relative caratteristiche principali; d) definisce le attività e i servizi da svol |
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Art. 13 - (Contenuti dell’istanza)1. L’istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione ha il seguente contenuto essenziale: a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’ |
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Art. 14 - (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, la struttura organizzativa regionale co |
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Art. 15 - (Commissione giudicatrice)1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni ai sensi dell’articolo 14, è costituita presso la Giunta regionale una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale e alla quale partecipano i soggetti indicati alla lettera m) del |
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Art. 16 - (Criteri di valutazione)1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione della concessione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale: a) entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 26 posto a base della procedura; b) qualità dell’offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui al comma 2. 2. L’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi, basati sui seguenti parametri: a) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel bando, tramite l’eventuale aumento dell’energia prodotta o della potenza degli impianti, ovvero tramite l’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto medesimo; |
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Art. 17 - (Consultazioni)1. La struttura organizzativa regionale competente, preso atto della graduatoria di cui all’articolo 15, pubblica il progetto selezionato sul sito istituzionale della Regione. 2. Entro quarantacinque giorni |
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Art. 18 - (Conferenza di servizi)1. La struttura organizzativa regionale competente, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione della consultazione di cui all’articolo 17 ovvero alla data di ricevimento delle event |
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Art. 19 - (Provvedimento unico di concessione)1. La struttura organizzativa regionale competente adotta, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione. 2. Il provvedimento unico di concessione comprende la valutazione di impatt |
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Art. 20 - (Obblighi e limitazioni gestionali)1. Ai sensi della lettera g) del comma 1-ter dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e di utilizzo delle opere e delle acque, si riferiscono ai seguenti aspetti: |
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Art. 21 - (Miglioramenti energetici)1. I miglioramenti minimi in termini energetici di cui alla lettera h) del comma 1-ter dell’artico |
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Art. 22 - (Miglioramento e risanamento ambientale)1. I livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale di cui alla lettera i) del comma 1-ter dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in coerenza con la pianificazione vigente |
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Art. 23 - (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui alla lettera l) del comma 1--ter dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e |
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Art. 25 - (Cessione gratuita di energia)1. Ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore |
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Art. 26 - (Canoni di concessione)1. Ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione un canone annuo articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi di questo articolo. 2. La componente fissa è quantificata in un importo pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata ris |
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Art. 27 - (Destinazione dei canoni di concessione)1. Una quota pari al 50 per cento degli introiti derivanti dall’assegnazione delle concessioni è destinata annualmente al finanziamento di interventi regionali diretti a sostenere la produzione ed il consumo di energie rinnovabili, le comunità energetiche rinnovabili, l’efficientamento energetico degli edifici, delle strutture pubbliche e della pubblica illuminazione nonché l’efficientamento |
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Art. 28 - (Garanzie)1. L’assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione idroelettrica, è tenuto a depositare una cauzione, anche median |
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Art. 30 - (Sanzioni amministrative)1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 dell’articolo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ri |
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Art. 31 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa |
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Art. 32 - (Disposizioni finanziarie)1. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 26, stimate per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in euro 3.330.553,25 sono introitate, ad incremento dello stanziamento già iscritto al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, tipologia 01 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024/2026. |
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Art. 33 - (Norme transitorie e finali)1. I canoni di cui all’articolo 26 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell’articolo 25. 3. Per |
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27/11/2024
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