L’articolo 4 della legge regionale 30 settembre 2011, n. 20 dispone in materia di efficacia degli atti adottati in attuazione delle norme - articoli 50-51-52 - oggetto delle modifiche, prevedendo che gli atti adottati “sono privi di effetto” e che la Struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale è ridenominata “Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale”.

Dalla redazione