Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 66 - (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all’ingrosso e dei centri merci.”

Dalla redazione