Articolo abrogato dall’art. 12, comma 2, della L.R. 07/12/2022, n. 31, così recitava:

"Art. 6 - Modificazioni alla L.R. n. 3/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 3/2009, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di contributo è presentata alla struttura competente che, previa verifica formale della medesima, la trasmette alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per l'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2. A tal fine, la Regione stipula con FINAOSTA S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere."."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 2 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.".

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 3/2009, dopo le parole: "La revoca, anche parziale, del contributo" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c),"."

Dalla redazione