Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 02/08/2013 n. 23, così recitava:

“1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli atti istitutivi delle riserve naturali non possono prevedere la costituzione di ulteriori organi, ad eccezione di organismi esclusivamente consultivi a supporto dell’attività dei soggetti preposti alla gestione.”.”

Dalla redazione