Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare l’articolo 1 e l’Allegato A, numero 10;
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all’articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicaz
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Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l’esecuzione di un’attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi all’attività pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicità di un’attività pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall’inizio e su base annua, ha dimostrato all’autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l’intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
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Capo II - PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
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Art. 3. - Identificazione dei venditori esclusi
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
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Art. 4. - Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione
1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che è un’entità e non è un ven
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Art. 5. - Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore
1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l’indirizzo principale.
2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazio
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Art. 6. - Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l’indiriz
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Art. 7. - Termini e validità delle procedure
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il g
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Art. 8. - Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli
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Art. 9. - Espletamento delle procedure da parte di terzi
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l’onere di ad
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Capo III - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
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Art. 10. - Obblighi di comunicazione ed esoneri
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all’Agenzia delle entrate le informazioni di cui all’articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all’Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come
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Art. 11. - Informazioni da comunicare
1. Sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate:
a) il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell’articolo 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l’identificativo del
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Capo IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’EFFICACE ATTUAZIONE
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Art. 12. - Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché l’acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell’invio di due solleciti di ris
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Art. 13. - Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di com
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Art. 14. - Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all’avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all’articolo 8-bis-quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l’Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l’autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:
a) ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
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Art. 15. - Scambio di informazioni
1. Entro i termini di cui al comma 2, l’Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all’articolo 11 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornis
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Capo V - ALTRE DISPOSIZIONI
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a) all’articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8-bis-ter» sono inserite le seguenti: «, 8-bis-quater”;
b) all’articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;
c) all’articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici,»;
d) all’articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»;
e) dopo l’articolo 31-bis è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea). — 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l’autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l’Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l’adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all’effettuazione della verifica congiunta.
3. L’A
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Art. 17. - Disposizioni in materia di protezione dei dati
1. L’Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
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Art. 18. - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministraz
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Art. 19. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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