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D. Leg.vo 04/03/2014, n. 29

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 01/03/2023, n. 32
- D. Leg.vo 18/05/2018, n. 60
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 32
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dat

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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell’Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione interessata e per l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3. N6

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorità competente: l’autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l’ufficio centrale di collegamento;

b) ufficio centrale di collegamento: l’ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;

d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;

e) autorità richiedente: l’ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

f) autorità interpellata: l’ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le ve

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Art. 3. - Organizzazione

1. L’autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze.

2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.

3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla

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Art. 4. - Scambio di informazioni su richiesta

1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2, forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un’indagine amministrativa.

2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2.

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Art. 5. - Scambio automatico obbligatorio di informazioni

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza. N9

1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capit

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Art. 6. - Scambio spontaneo di informazioni

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del presente

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Art. 7. - Richieste di notifica amministrativa

1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all’articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territori

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Art. 8. - Riscontro

1. Quando l’autorità competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, può chiedere all’autorità

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Art. 9. - Disposizioni varie

1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commiss

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Art. 10. - Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere tr

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Art. 10-bis. - Violazione dei dati

N11

1. L’Agenzia delle entrate comunica s

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Art. 11. - Modifiche normative

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali»;

b) all’articolo 31-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambi

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Art. 12. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni intere

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