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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 06/03/2023, n. 1
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- L.R. 15/10/2024, n. 21
- Deliberaz. G.R. 27/03/2024, n. 266
- L.R. 30/10/2023, n. 15
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica): a) le modalit |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una poten |
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Art. 3 - (Regime delle opere e dei beni)1. Ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all’articolo 25, comma primo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), passano, senza compenso, in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento, per essere destinate al medesimo utilizzo, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il r |
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Art. 4 - (Rapporto di fine concessione)1. Il concessionario di una grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti all’esercizio della concessione. 2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 3. Il rapporto di fine concessione contiene: a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 3, comma 1, della presente legge; b) l’inventario dei beni di cui all’articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933 e di cui all’articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999; c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità, dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in meri |
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Art. 5 - (Competenza)1. Sono di competenza della Regione, nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai s |
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Art. 6 - (Durata delle concessioni)1. La concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere |
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Art. 7 - (Valutazioni preliminari)1. La Giunta regionale, prima dell’avvio delle procedure per l’assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge verifica l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell’uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni amb |
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Art. 8 - (Modalità di assegnazione delle concessioni)1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente e del paesaggio ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. N2 |
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Art. 9 - (Società a capitale misto pubblico privato)1. La Giunta regionale può essere autorizzata con specifica legge regionale a costituire società a capitale misto pubblico privato a cui affidare la |
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Art. 10 - (Termini per l’avvio delle procedure di assegnazione)1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/199 |
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TITOLO II - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI |
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Art. 11 - (Procedure di assegnazione)1. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, sono definiti, con regolamento regionale, tempi, non superiori a cinquecentoquaranta giorni, e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all’articolo 10, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c). 2. Fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano secondo le seguenti fasi: a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione; b) presentazione delle istanze di assegnaz |
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Art. 12 - (Indizione della procedura)1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all’articolo 14. |
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Art. 13 - (Requisiti di ammissione)1. Possono partecipare alla procedura per l’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici: a) per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici); N15 |
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Art. 14 - (Contenuti del bando)1. Tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, il bando: a) individua la concessione o l’accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione; b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 3; c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali; d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni; |
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Art. 15 - (Criteri di valutazione per l’assegnazione)1. L’amministrazione competente, ai fini dell’assegnazione della concessione, si attiene ai seguenti criteri di valutazione: a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 23, posto a base di gara; b) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell’articolo 17, tramite l’eventuale aumento dell’energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti; c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 18 e 19; d) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 1) |
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Art. 16 - (Obblighi e limitazioni gestionali)1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, la Giunta regionale prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo: |
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Art. 17 - (Miglioramenti energetici)1. Il bando di gara, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g), in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica deg |
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Art. 18 - (Miglioramento e risanamento ambientale)1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera h), e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale, nonché nel rispetto delle previsioni del Piano paesaggistico regionale o, nelle more della sua approvazione, del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) d |
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Art. 19 - (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere in ogni caso compatibili con l’equilibrio econo |
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Art. 20 - (Clausole sociali)1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a: |
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Art. 21 - (Cessione di energia)1. La presente disposizione disciplina, in attuazione dell’articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del d.lgs. 79/1999, l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energi |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI |
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Art. 22 - (Provvedimento di concessione)1. Entro novanta giorni dall’aggiudicazione della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente emette il provvedimento di aggiudicazione di grande derivazione d’acqua. 2. Entro dieci giorni dall’emissione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 1 la struttura regional |
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Art. 23 - (Canone di concessione)1. In applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall’anno 2023, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo. 2. N14 In coerenza con l’articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione |
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Art. 24 - (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione)1. A decorrere dal 2024, una quota pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni di cui all’articolo 23, comma 2, previsti in bilancio, è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso uno o più interventi nei seguenti ambiti: a) decoro urbano; b) manutenzione o |
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Art. 25 - (Depositi cauzionali)1. Alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge l’assegnatario è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fi |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 27 - (Disposizioni transitorie finali)1. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all’articolo 49, comma |
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Art. 28 - (Clausola valutativa)1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale, di tutela e risanamento ambientale e sviluppo territoriale dei comuni interessati dalle grandi derivazioni. 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti: |
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CAPO II - NORMA FINANZIARIA |
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Art. 29 - (Norma finanziaria)1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 0100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025 e successivi. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell’andamento effettivo delle suddette entrate. 2. A decorrere dal 2024, per le finalità di quanto disposto all’articolo 24, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000,00, da imputare: a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edil |
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Art. 30 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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