Solo per il 2008 - poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA - il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (si veda in proposito la Circolare 13/05/2011 n. 20/E, risposta 3.1).

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