Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 117. Ripartizione finale.

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

3. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.”

Dalla redazione