Articolo così modificato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 113. Ripartizioni parziali.

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all’estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l’accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.”

Dalla redazione