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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 03/02/2023, n. 025/Pres.
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- D. Pres. R. 27/03/2024, n. 042/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito; VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012; VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia "SviluppoImpresa"), che disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, con particolare riferimento agli articoli 30, 43, 44, 45, 47, 48, |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Finalità e interventi |
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Art. 1 - Finalità1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento determina le condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi concernenti gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 2/2012 medesima, di seguito elencati, al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europe |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) banche convenzionate: le banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 2/2012; b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012; c) Segreteria: la segreteria unica del Comitato di gestione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA); d) responsabile del procedimento: componente della Segreteria, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine ai procedimenti relativi a uno o più strumenti di cui all'articolo 1, comma 1; e) "spin off" di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di "spin off" secondo la pertinente disciplina interna; f) confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici); g) finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio e lungo termine: rispettivamente, finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi e finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi; h) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura; 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione, la data della prima fattura; |
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TITOLO II - Interventi agevolativi |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 3 - Domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati1. La domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati, nonché per l'eventuale concessione della contribuzione integrativa, è presentata dal sog |
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Art. 4 - Richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing fin |
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Art. 5 - Deliberazione dell'intervento agevolativo1. Le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo sono istruite dalla Segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, completata l'istruttoria amministrativa, il responsabile del procedimento propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento agevolativo. 2. Il Comitato di gestione delibera gli interventi agevolativi sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dal responsabile del procedimento. Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutt |
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Art. 6 - Contratti di finanziamento agevolato e tassi d'interesse1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione è comunicata alla banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento agevolato con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso nonché dell'eventuale contribuzione inte |
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Art. 7 - Garanzie1. Alla luce dell'attività di valutazione economico-finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, la richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo può prevedere che il finanziamento agevolato sia assistito da adeguate garanzie reali o personali, incluse garanzie |
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Art. 8 - Regimi d'aiuto1. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati sono concessi dal Comitato di gestione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) e 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI). N5 2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso in cui le iniziative oggetto di agevolazione sono realizzate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento agevolativo. Tali aiuti non possono essere concessi a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la |
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Art. 9 - Intensità dell'aiuto1. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento. 2. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'articolo |
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Art. 10 - Beneficiari1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE le imprese iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale. 2. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo: a) le PMI iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale; b) le grandi imprese iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento sul territorio regionale, ch |
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Capo II - Finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati investimento e sviluppo |
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Art. 11 - Finanziamenti agevolati FRIE1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento: a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; |
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Art. 12 - Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento: a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato |
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Art. 13 - Spese ammissibili per nuovi investimenti1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, nonché di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, sono ammissibili le spese concernenti: a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni; b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto; c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali; d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica; |
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Art. 14 - Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da |
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Capo III - Finanziamenti agevolati microcredito |
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Art. 15 - Finanziamenti agevolati Microcredito1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Microcredito le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento: a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; |
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Art. 16 - Spese ammissibili1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 15, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 13. |
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Capo IV - Finanziamenti agevolati capitalizzazione |
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Art. 17 - Finanziamenti agevolati Capitalizzazione1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Capitalizzazione le iniziative dirette alla: a) ricapitalizzazione della società; b) capitalizzazione di società risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un impor |
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Capo V - Finanziamenti agevolati liquidità |
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Art. 18 - Finanziamenti agevolati Consolidamento e finanziamenti agevolati Liquidità1. I finanziamenti agevolati Consolidamento sono diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine. 2. I finanziamenti agevolati Liquidità sono diretti al sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5. 3. I finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono finalizzati a sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i finanziamenti agevolati Consolidamento assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili. 5. Fermo restando quanto stabilito ai commi 7-bis e 9, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità è calcolato con riferimento: |
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Capo VI - Contribuzioni integrative |
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Art. 19 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle iniziative: a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attivi |
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Art. 20 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo1. In conformità all'articolo 7-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei rela |
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Art. 21 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo per iniziative nel settore turistico1. Ai sensi all'articolo 6-quinquies, comma 2, della |
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Art. 22 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Microcredito1. In conformità all'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), della legg |
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Art. 23 - Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative1. La misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. |
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TITOLO III - Vincoli, controlli, norme finali e transitorie |
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Capo I - Vincoli e controlli |
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Art. 24 - Vincoli di destinazione relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e ai finanziamenti agevolati Microcredito1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE, dei finanziamenti agevolati bollettino ufficiale della Investimento e sviluppo e dei finanziamenti agevolati Microcre |
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Art. 25 - Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano aiuti a finalità regionale1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, nel caso in cui l'agevolazione relativa ai finanziamenti agevolati è concessa ai sensi dell'articol |
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Art. 26 - Conferma dell'incentivo1. In conformità all'articolo 12-quater della legge regionale 4 marz |
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Art. 27 - Adempimenti specifici1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di: a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); b) nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito, mantenere attiva la sede o |
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Art. 28 - Sicurezza sul lavoro1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio |
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Art. 29 - Documentazione, ispezioni e controlli1. Il Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziativ |
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Art. 30 - Annullamento e revoca1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione, nonché la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa è annullata |
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Art. 31 - Restituzione1. L'annullamento e la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento comportano la restituzione delle somme mutuate non ancora restituite e degli eventuali interessi contrattuali maturati sulle stesse. La restituzione può essere rateizzata nel caso di cui all'articolo 2, comma |
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Art. 32 - Assistenza tecnica alle imprese1. In conformità all'articolo 13, comma 17, della legge regional |
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Capo II - Norme finali e transitorie |
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Art. 33 - Abrogazioni1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo pe |
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Art. 34 - Disposizioni transitorie1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore 1° marzo 2023.
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Allegato A - Attività di vendita di vicinato(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera q)
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Allegato B - Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera s)
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Allegato C - Attività di servizi(riferito all'articolo 10, comma 2, lettera b)
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