Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 10/08/1995, n. 17, così recitava:

"Art. 4. - Criteri

1. I criteri per l'attuazione delle direttive di cui al precedente articolo 2 sono deliberati dalla Giunta Provinciale su proposta del comitato di coordinamento della politica industriale, di cui al successivo art. 5, sentito il CESP.

2. Le deliberazioni di adozione dei criteri sono trasmesse al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017. Trascorso il termine di 60 giorni dall'inoltro dei predetti provvedimenti al CIPI, la giunta provinciale adotta definitivamente il programma economico e gli eventuali aggiornamenti, comunicando al CIPI le motivate decisioni che disattendessero le sue osservazioni.

3. La relazione semestrale al CIPI di cui al quarto comma dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, viene trasmessa per conoscenza anche al Consiglio Provinciale ed al CESP."

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