Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 39.

1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere sugli investimenti il contributo di cui all'art. 34 della presente legge, entro i limiti indicati nel medesimo, anche qualora l'impresa non ricorra al credito.

2. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'art. 34, entro il limite complessivo del 50% dell'investimento totale.”

Dalla redazione