Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 38.

1. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale competente, contestualmente alla richiesta di finanziamento presso gli istituti e aziende di credito e devono essere corredate della documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste dall'articolo precedente.”

Dalla redazione