Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 34. - Credito agevolato per investimenti ordinari

1. La Provincia può concedere alle imprese industriali che esercitano o siano in possesso dei requisiti per esercitare la loro attività nell'ambito della provincia, una agevolazione in conto capitale; fino al 20% degli investimenti, erogabile in una o più soluzioni.

2. nel caso in cui l'impresa attui progetti di riconversione o di ristrutturazione l'agevolazione non deve superare complessivamente il 40% dell'investimento agevolabile fermo restando il limite dell'art. 25.”

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