Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 29.

1. Per le iniziative definite alle lettere b), c) e d) del precedente articolo svolte da istituti, associazioni e organizzazioni, la Provincia, nel caso in cui abbia affidato loro l'esecuzione, si assume la spesa. Per le attività di cui all'articolo precedente, lettere c) e d) la Giunta provinciale è autorizzata ad indicare liberi professionisti.

2. Sulle iniziative dell'articolo precedente che abbiano rilevanza industriale, la Giunta provinciale può concedere un contributo fino al 40%. Il contributo sulle attività definite alle lettere a) e d) è riservato alle imprese, mentre quelle per le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) agli enti e associazioni.

3. Al fine di ottenere il contributo gli interessati devono presentare la domanda comprendente i progetti dettagliati e i piani di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dall'Assessorato all'industria.

4. Il concorso viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale, che può autorizzare una anticipazione fino al limite massimo del 50% del concorso accordato.

5. L'erogazione del concorso viene disposta con provvedimento dell'Assessore provinciale competente verso presentazione di documentazione comprovante l'attuazione dell'iniziativa contenuta nel programma e la spesa sostenuta.”

Dalla redazione