Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 25.

1. Sulla spesa non coperta da mutuo di riconversione può essere concessa l'agevolazione di cui all'art. 34, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di riconversione.”

Dalla redazione