Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 21.

1. La gestione dei mutui di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge può essere affidata ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine tra Provincia e istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi.”

Dalla redazione