Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 19.

1. Il mutuo di ristrutturazione viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione ed eventualmente il periodo di preammortamento.”

Dalla redazione