Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 9.

1. Gli incentivi di cui all'art. 11 della presente legge non sono cumulabili con gli interventi di ristrutturazione e riconversione e con le agevolazioni in conto capitale per investimenti ordinari.”

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