Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, dei fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi gli 8.500 milioni di lire riferito alla singola unità produttiva ad investimento realizzato. L'ammontare del capitale investito per la classificazione delle piccole e medie imprese è automaticamente aggiornato in base ai provvedimenti CIPI e decreti ministeriali che vengono emanati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.”

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