Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ultimazione dell’opera ai fini del condono edilizio
Nel caso di specie si trattava del secondo condono edilizio che prevede la possibilità di sanare le opere abusive ultimate entro il 31/12/1993 (art. 39, L. 724/1994). La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere, non ritenendole condonabili perché non ancora ultimate.
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello aveva erroneamente mutuato la nozione di “completamento dell'opera” dalla disciplina penalistica, per la quale il completamento deve essere pieno, mentre ai fini della normativa sul condono sarebbe sufficiente, per accedere al beneficio, che, entro una determinata data, siano state realizzate le strutture principali dell'opera.
La C. Cass. pen. 07/09/2021, n. 33083 ha dato ragione al ricorrente, rilevando che effettivamente il giudice territoriale pareva avere inteso il concetto di completamento dell'opera ai fini del possibile accesso alla procedura di sanatoria edilizia negli stessi termini contenutistici rilevanti per la cessazione della permanenza del reato edilizio concernente la edificazione di un manufatto in assenza di permesso a costruire.
In altri termini aveva applicato al condono, che richiede l'ultimazione entro una certa data, la definizione di completamento dell'opera prevista dalle norme penali.
La Corte di Cassazione ha invece specificato che:
- mentre per quanto riguarda la contravvenzione penale, la fragranza cessa solamente con la ultimazione delle opere edili, in esse compresi gli elementi di rifinitura esterni,
- per quanto riguarda l'assoggettabilità temporale del manufatto al condono edilizio, è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura e il tamponamento delle mura perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture (in tal senso la Corte ha richiamato anche i precedenti C. Cass. pen. 06/05/2020, n. 13641 e C. Cass. pen.18/07/2011, n. 28233).