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28/07/2020

Stato legittimo e destinazione legittima degli immobili: cosa dice il DL “Semplificazioni”

Introdotta per la prima volta la definizione di “stato legittimo” di un immobile. Quanto alla destinazione d’uso, sostituito il riferimento alla destinazione prevalente in termini di superficie utile con quello alla destinazione impressa dal titolo abilitativo.

STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE - L’art. 10 del D.L. 76/2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), al comma 1, lettera d), ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale lo “stato legittimo” dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
In pratica la norma introduce per la prima volta la definizione di “stato legittimo”, utilizzata nella prassi per la verifica della legittimità dell’immobile oggetto di intervento edilizio o di alienazione.

ANTE 1967 - Il nuovo comma 1-bis precisa che, per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto oppure da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
Tali disposizioni si applicano anche nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

DESTINAZIONE D’USO LEGITTIMA DELL’IMMOBILE - La novità normativa è connessa a quella introdotta dal medesimo provvedimento, art. 10 del D.L. 76/2020, comma 1, lettera m), che ha sostituito, al comma 2, art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, il riferimento - quale criterio di determinazione della destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare - alla destinazione “prevalente in termini di superficie utile” con quello alla destinazione “stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
Ne segue che - in forza della modifica operata al menzionato art. 9-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1-bis - tale destinazione è quella indicata dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio sull’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali oppure, nei casi di immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, dalle informazioni catastali e da ogni altro documento probante (quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, ecc.).

WEBINAR - Di questo, e di tutte le altre novità introdotte dal D.L. 76/2020 parleremo nel nostro Webinar del 30/07/2020: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=...

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