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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il termine di prescrizione dei reati edilizi inizia a decorrere dall'ultimazione di tutti i lavori
FATTISPECIE
Nel caso di specie, erano stati condannati committente ed esecutore materiale delle opere - realizzate in zona sismica in assenza di permesso di costruire e senza preventiva denuncia presso il competente ufficio regionale - per aver eseguito lavori in corso al momento dell'accertamento su immobile abusivo.
L'imputato aveva realizzato un manufatto abusivo a due piani, il quale era stato oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria, non accogliibile atteso che l'imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 483 del Codice penale, per avere falsamente dichiarato che il secondo piano era completato con i muri perimetrali; infine, all'atto del sopralluogo, era stata accertata la prosecuzione in corso di lavori sul predetto immobile abusivo.
PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Suprema Corte ha richiamato l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura permanente dell'illecito urbanistico comporta che cessi la permanenza - momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione - nel caso di realizzazione di immobile privo di titolo abilitativo, solo con l'ultimazione di esso, ivi comprese le rifiniture.
Inoltre, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori (pavimentazione esterna e intonacatura) su immobile abusivo integra il reato contravvenzionale previsto dalla lett. b), dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001, a prescindere dalla tipologia degli stessi.
Poiché al momento del sopralluogo erano in corso lavori edilizi (intonacatura e pavimentazione) su immobile abusivo (e non condonabile), e tenuto conto della natura permanente del reato dell'illecito urbanistico, la prescrizione non era maturata alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
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