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23/10/2018

Autorizzazione paesaggistica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Secondo il T.A.R. Toscana, sentenza 06/09/2018, n. 1168, il giudizio di incompatibilità paesaggistica con conseguente diniego dell’autorizzazione non è ammissibile se si fonda sul solo rilievo del cambiamento indotto dalla presenza della nuova opera.

Con tale sentenza il T.A.R. si è pronunciato sulla questione dell’autorizzazione paesaggistica in riferimento ad opere funzionali ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in una fattispecie relativa ad un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto di un’abitazione privata ubicata in area vincolata.

In particolare è stato affermato che:
- la motivazione del diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare e non può limitarsi (come nel caso di specie) alla sola alterazione delle visuali panoramiche dalla viabilità pubblica;
- a maggior ragione puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego, qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per i quali sussiste un evidente e diffuso favore normativo (vedi l’art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003 che qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del D. Leg.vo n. che 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

Al riguardo, il T.A.R. ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato (sent. 23/03/2016, n. 1201) che ha evidenziato come la produzione di energia da fonte solare è attività che può concorrere, indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici; di modo che la valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato e deve farsi carico della complessità degli interessi pubblici coinvolti.

Dalla redazione