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04/04/2018

Valutazione delle offerte e facoltà di riparametrazione dei punteggi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/03/2018, n. 1845, ha affermato che per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa non sussiste un obbligo generale per la Stazione appaltante di procedere alla c.d. riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

Il Consiglio di Stato continua l’orientamento prevalente della più recente giurisprudenza e conferma quanto espresso dall’ANAC nelle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, che hanno previsto la mera facoltà per la Stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara.

Dalla redazione