Comma sostituito dal numero 1), della lettera t), dell'art. 27, comma 1, della L.R. 30/01/2008, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 22/05/2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto numero.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, provvedono all'esclusione automatica delle offerte anomale.”

Dalla redazione