Articolo abrogato dall'art. 159, comma 2, della L.R. 21/04/2020, n. 7, così recitava:

“Art. 8 - (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee)

1. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2014 , è così sostituita:

"q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti.”.”

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