Comma modificato dall'art. 28, della L.P. 07/08/1995, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 23/10/2014, n. 11, così recitava:

“2. II servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all'articolo 30.”

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