Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.R. 20/10/2017, n. 34, così recitava:

“11. Qualora il Comune non provveda ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e intervenga in sostituzione la Regione, le funzioni previste dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 22/1997 in capo ai Comuni sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.”

Dalla redazione