Ai sensi dell’art. 10, comma 9, della L.R. 18/07/2017, n. 7 la presente lettera si interpreta nel senso che l’edificio debba essere ultimato entro la data del 31 dicembre 2013, mentre il titolo edilizio in sanatoria o l’attestazione di avvenuta formazione dell’assenso possono intervenire anche successivamente alla predetta data, purché entro il termine di cui all’articolo 3, comma 89, della l.r. 17/2016. Conseguentemente, qualora ricorrano i presupposti di cui al periodo precedente, le Dia e le domande per il rilascio del permesso di costruire possono essere presentate entro il 18/08/2017.

Dalla redazione