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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 25/10/2022, n. 770
Deliberaz. G.P. Bolzano 25/10/2022, n. 770
Deliberaz. G.P. Bolzano 25/10/2022, n. 770
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PremessaLa raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03) disciplina il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. La decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 istituisce un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass). Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce tra l'altro le norme generali per il sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. |
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Allegato 1 - Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente allegato disciplina i criteri e le modalità di implementazione e aggiornamento del Repertorio provinciale dei titoli di formazione prof |
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Art. 2 - Struttura generale1. Il Repertorio provinciale è strutturato in quattro sezioni: |
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Art. 3 - Disposizioni operative1. Il Repertorio provinciale: a) costituisce il quadro di riferimento per la validazione e la certificazione delle competenze; |
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Allegato 2 - Criteri per la validazione e la certificazione delle competenze |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente allegato disciplina i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze, in |
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CAPO II - Certificazione delle competenze |
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Art. 2 - Processo di certificazione1. La certificazione delle competenze è prevista per le qualificazioni professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 della presente deliberazione. È oggetto di certificazione unicamente l'insieme delle competenze che compongono una qualificazione professionale. |
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Art. 3 - Accesso1. L'interessato/interessata viene informato/informata in merito al servizio di certificazione delle competenze, per favorire la sua fattiva partecipaz |
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Art. 4 - Identificazione1. La fase di identificazione ha l'obiettivo di ricostruire le esperienze riconducibili alle attività definite per la qualificazione professionale indicata nel modulo di iscrizione. Si rilevano principalmente le esperienze di lavoro e di apprendimento |
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Art. 5 - Valutazione1. La fase di valutazione è aperta a coloro che hanno concluso il proprio percorso di formazione continua di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), oppure la fase di identificazione di cui all'articolo 4. L'attestato di frequenza del percorso formativo o la scheda delle esperienze professionali sono validi per 36 mesi, ai fini della partecipazione all'esame di certificazione di cui al presente articolo. 2. La fase di valutazione prevede un esame di certificazione, in cui l'interessato/interessata dimostra di essere in possesso delle competenze richieste per quella specifica qualificazione professionale. 3. L'esame di certificazione prevede almeno due delle seguenti prove: a) una prova scritta; |
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Art. 6 - Attestazione1. La fase di attestazione riguarda la redazione, il rilascio e la registrazione del certificato da parte delle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale. In particolar |
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Art. 7 - Costi della certificazione1. I costi per le fasi di accesso e identificazione sono a carico della Provincia. 2. I costi per l'esame di certificazione e l'imposta di bollo sono a carico dell'interessato/interessata. In particolare: |
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CAPO III - Validazione delle competenze |
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Art. 8 - Processo di validazione1. La validazione delle competenze è prevista con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell'allegato 1 della presente deliberazione. Sono oggetto di validazione una singola competenza o aggregati di competenze che fanno parte di un profilo. L'aggregato di competenze deve essere validato per intero. L'intero profilo non può mai essere oggetto di validazione. |
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Art. 9 - Accesso1. L'interessato/interessata viene informato/informata in merito al servizio di validazione delle competenze, per favorire la sua fattiva partecipazion |
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Art. 10 - Identificazione1. La fase di identificazione ha l'obiettivo di ricostruire le esperienze riconducibili alle attività definite per le competenze validabili indicate nel modulo di iscrizione. Si rilevano principalmente le esperienze di lavoro e di apprendimento. |
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Art. 11 - Valutazione1. La fase di valutazione è aperta a coloro che hanno concluso il proprio percorso di formazione continua di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), oppure la fase di identificazione di cui all'articolo 10. L'attestato di frequenza del percorso formativo o la scheda delle esperienze professionali sono validi per 36 mesi, ai fini della partecipazione all'esame di validazione di cui al presente articolo. 2. La fase di valutazione prevede un esame di validazione, in cui l'interessato/interessata dimostra di essere in possesso delle competenze validabili. |
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Art. 12 - Attestazione1. La fase di attestazione riguarda la redazione, il rilascio e la registrazione del documento di validazione da parte delle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale. In particol |
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Art. 13 - Costi della validazione1. I costi delle fasi di accesso e identificazione sono a carico della Provincia. 2. I costi per l'esame di validazione e l'imposta di bollo sono a carico dell'interessato/interessata. In particolare: |
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