Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 46 - (Approvazione con proposte di modifica).

Quando la Provincia ravvisa che i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale sono conformi a quanto previsto nel Piano territoriale Provinciale e nel Piano territoriale Regionale di Coordinamento, l'introduzione di modifiche diverse da quelle dell'articolo precedente è soggetta al preventivo rinvio del Piano al Comune per l'adeguamento.

In tal caso il Piano è approvato con dettagliate proposte di modifica mediante provvedimento interlocutorio.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il comune può far pervenire le sue controdeduzioni alla Provincia.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento del Comune, la Provincia introduce nel Piano Regolatore Generale le modifiche ritenute opportune fra quelle proposte.

In caso di inerzia del Comune, il decorso del termine di cui al terzo comma comporta l'automatica introduzione nel Piano Regolatore Generale delle modifiche proposte dalla Provincia."

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