Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 3 - (Livelli di pianificazione).

In corrispondenza ai soggetti, la pianificazione urbanistica si attua attraverso:

1) il livello regionale, che comprende:

a) il Piano territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e i piani di settore e i piani di area di livello regionale estesi anche solo a parte del territorio della Regione;

b) il Piano territoriale Provinciale (P.T.P.), relativo al territorio di ogni Provincia o anche a parte di esso, e i piani di settore di livello provinciale, relativi a materie di competenza della Provincia;

2) il livello comunale o intercomunale, che comprende:

a) il Piano Regolatore Generale( P.R.G.) del Comune o del Consorzio di Comuni;

b) i piani urbanistici attuativi."

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